Accesso animali d’affezione negli ambienti di pertinenza degli edifici scolastici
Questo articolo è stato pubblicato in data 22 Marzo 2024. È trascorso più di , le informazioni potrebbero non essere più valide. VI INVITIAMO A CONSULTARE LE NEWS PIU' AGGIORNATE. |
Alle Famiglie di alunne ed alunni
e, p.c.,
A tutto il Personale scolastico
Al sito web della Scuola
Gentilissime Famiglie,
è stato segnalato allo scrivente che la presenza di cani nei momenti di ingresso e di uscita di alunne/i dai locali scolastici arreca disagio e preoccupazione in particolar modo ai bambini più piccoli.
Premesso che si riconosce che la presenza di animali da compagnia è in crescita e la loro presenza nella vita familiare ha una forte valenza affettiva per le persone e, in particolare, per i bambini, e che la Scuola metterà in campo iniziative rivolte ad una migliore conoscenza degli amici a quattro zampe, è opportuno però ricordare quanto stabilisce il comma 3 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013):
“Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti”.
La giurisprudenza in materia evidenzia che i proprietari devono mettere in atto un’attenta vigilanza sui comportamenti degli animali, devono limitarne la libertà di movimento, anche per impedire comportamenti che possano essere anche solo percepiti come aggressivi, devono intervenire con atteggiamenti tali da far desistere il cane da comportamenti inadeguati e, nell’impossibilità di impedire al cane di orinare, portare dietro una bottiglietta d’acqua per la pulizia.
Va inoltre evidenziato che, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Sindaco n. 50 del 16 luglio 2019 del Comune di Ancona, recante “Obbligo pulizia deiezioni liquide cani e altre norme di comportamento”, “per specifiche motivazioni di carattere igienico sanitario, sono sempre vietate le deiezioni di qualunque tipo di cani nel raggio di 10 metri dal perimetro delle proprietà delle scuole di ogni ordine e grado, (…)”. Per cui si ritiene poco opportuna la permanenza degli animali negli spazi, giardinetti di pertinenza scolastica.
Si confida, pertanto, nel buon senso, nella capacità di comprensione e nell’accoglimento della presenta nota, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni d’ingresso e di uscita degli alunni
in quelle condizioni di serenità di cui i bambini hanno sicuramente bisogno.
Si coglie altresì l’occasione per ricordare, sempre al fine di consentire al meglio le operazioni di ingresso e uscita degli alunni, di non sostare oltremodo nelle pertinenze scolastiche dove, inoltre, per ragioni di sicurezza non è possibile ai bambini giocare, tra l’altro come molto spesso osservato senza diretta sorveglianza di un adulto.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ruggero Micioni










